Transfer pricing in India: metodi, conformità e fornitori di servizi di terze parti
Questo articolo descrive i metodi di transfer pricing riconosciuti in India e come un consulente può aiutare le aziende straniere con la conformità. Questo articolo è la seconda parte di una serie di quattro. Vedi qui la prima parte, che riguarda le normative sul transfer pricing in India.
Alla luce del programma BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le autorità fiscali nella maggior parte dei Paesi si sono concentrate sulla messa a punto delle disposizioni normative e dei metodi accettabili riguardo al transfer pricing.
Sono stati applicati regolamenti/regole locali più rigorose sul transfer pricing, imponendo requisiti di conformità dettagliati e invocando un controllo sempre maggiore sulle transazioni con le controparti. È pertanto importante garantire che tutte le operazioni con le controparti siano effettuate utilizzando il meccanismo di tariffazione più appropriato e che i prezzi siano conformi al principio di libera concorrenza.
Prezzo di libera concorrenza
Il termine “prezzo di libera concorrenza” è definito nella legislazione fiscale indiana dalla sezione 92F dell’Income Tax Act, 1961 per indicare un prezzo applicato alle transazioni tra soggetti diversi dalle AE in condizioni non controllate.
Il prezzo di libera concorrenza sarà determinato ai sensi della sezione 92C (1) utilizzando il metodo più appropriato rispetto ai fatti e alle circostanze relativi a ciascuna particolare transazione.Se un’impresa ha effettuato diverse transazioni con diverse imprese associate, lo stesso metodo non sarà applicabile a tutte le transazioni, ma sarà selezionato in considerazione dei fatti e delle circostanze relative ad ognuna di esse.
Le seguenti sezioni illustrano i metodi previsti dalla sezione 92C della legge per la determinazione del prezzo di libera concorrenza.
Metodi di determinazione del transfer pricing in India
Metodo del prezzo comparabile non controllato (CUP)
Con questo metodo:
- Si determina il prezzo addebitato o pagato per il trasferimento della società o la fornitura dei servizi in una transazione comparabile non controllata.
- Tale prezzo è adeguato per tener conto delle eventuali differenze tra l’operazione internazionale e le operazioni analoghe non controllate o tra le parti che effettuano tali operazioni, che potrebbero incidere materialmente sul prezzo sul libero mercato.
- Per i beni trasferiti o i servizi forniti in transazioni internazionali il prezzo rettificato di cui al punto ii) è considerato un prezzo di libera concorrenza.
Metodo del prezzo di rivendita
Con questo metodo:
- È indicato il prezzo al quale i beni acquistati o i servizi ottenuti da un’impresa collegata all’azienda sono rivenduti o forniti a un’impresa non collegata.
- Tale prezzo di rivendita è ridotto dell’importo del normale margine di profitto lordo derivante, all’impresa o ad un’impresa indipendente, dall’acquisto e dalla rivendita di beni identici o simili, o dall’ottenimento e dalla fornitura di servizi identici o simili nell’ambito di una operazione simile (o più) non controllata.
- Il prezzo così stabilito è ulteriormente ridotto delle spese sostenute dall’impresa in relazione all’acquisto del bene o all’ottenimento dei servizi.
- Il prezzo così stabilito è adeguato per tener conto delle differenze sia funzionali che di altro genere, comprese le eventuali differenze nelle prassi contabili, tra l’operazione internazionale e le operazioni comparabili non controllate, o tra le imprese che effettuano tali operazioni, che potrebbero incidere in misura rilevante sull’ammontare del margine di profitto lordo sul libero mercato.
- Il prezzo rettificato ottenuto al punto iv) è considerato un prezzo di libera concorrenza per l’acquisto di beni immobili o l’ottenimento dei servizi da parte dell’impresa da una sua consociata.
Metodo Cost Plus
Con questo metodo:
- Sono determinati i costi di produzione diretti e indiretti sostenuti dall’impresa in relazione ai beni trasferiti o ai servizi forniti ad un’impresa associata.
- Viene determinato l’importo di una normale maggiorazione dell’utile lordo su tali costi (calcolati in base alle stesse regole contabili) derivanti dal trasferimento o dalla fornitura di beni o servizi identici o simili da parte dell’impresa, o di un’impresa non correlata, in un’operazione comparabile, o più operazioni, non controllata.
- La normale maggiorazione dell’utile lordo di cui al punto ii) è adeguata per tenere conto delle eventuali differenze funzionali e di altro genere tra l’operazione internazionale o l’operazione nazionale specificata e le operazioni non controllate comparabili, o tra le imprese che effettuano tali operazioni, che potrebbero incidere materialmente su tale maggiorazione degli utili sul libero mercato.
- I costi di cui alla sottoclausola (i) sono aumentati della maggiorazione degli utili rettificati ottenuta ai sensi della sottoclausola (iii).
- La somma così ottenuta è considerata come un prezzo di libera concorrenza in relazione alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi da parte dell’impresa.
Metodo Profit Split
Con questo metodo:
- Viene determinato l’utile netto combinato delle imprese associate derivante dall’operazione internazionale in cui sono impegnate.
- Il relativo contributo apportato da ciascuna delle imprese associate all’utile netto combinato è quindi valutato sulla base delle funzioni svolte, delle attività eseguite o da eseguire, dei rischi assunti da ciascuna impresa e sulla base di dati affidabili sul mercato esterno che indicano come tale contributo sarebbe valutato da imprese indipendenti che svolgono funzioni comparabili in circostanze analoghe.
- L’utile netto combinato è quindi ripartito tra le imprese in proporzione ai loro contributi relativi, come valutato al punto ii).
- L’utile così attribuito al valutatore è preso in considerazione per arrivare al prezzo di mercato rispetto all’operazione internazionale.
Metodo del margine netto transazionale (TNMM)
Con questo metodo:
- (i) Il margine di profitto netto realizzato dall’impresa da una transazione internazionale conclusa con un’impresa consociata è calcolato in relazione ai costi sostenuti o alle vendite interessate o alle attività impiegate o da impiegare nell’impresa o tenendo conto di qualsiasi altra base pertinente.
- Il margine di profitto netto realizzato dall’impresa o da un’impresa indipendente da un’operazione non controllata comparabile o da più di tali operazioni è calcolato tenendo conto della stessa base.
- Il margine di profitto netto di cui al punto ii) derivante da operazioni comparabili non controllate è adeguato per tener conto delle eventuali differenze tra l’operazione internazionale e le operazioni comparabili e non controllate, o tra le imprese che effettuano tali operazioni, che potrebbero incidere in misura rilevante sull’importo del margine di profitto netto sul libero mercato.
- Il margine di profitto netto realizzato dall’impresa e di cui al punto i) è stabilito essere uguale al margine di profitto netto di cui al punto iii).
- Il margine di profitto netto così stabilito viene quindi preso in considerazione per ottenere un prezzo di libera concorrenza rispetto all’operazione internazionale.
Conformità al Transfer Pricing
Come sopra evidenziato, tutti i redditi acquisiti da una società o da un’impresa collegata mediante qualsiasi transazione internazionale sono calcolati al prezzo di mercato.
I rispettivi metodi per calcolare il prezzo di libera concorrenza sono applicati a seconda della natura e del tipo di transazione, della natura del gruppo o dell’associazione coinvolta o di qualsiasi altra caratteristica delle operazioni in questione. Se ci sono due o più prezzi appropriati ipotizzati per una determinata transazione, il prezzo di libera concorrenza sarà calcolato come media dei prezzi. Il gruppo o la persona che non aderisce a queste regole è tenuto a pagare le sanzioni imposte dalla CBDT.Conservazione della documentazione TP
I contribuenti sono tenuti a conservare le informazioni relative alle transazioni internazionali effettuate con le AE. Le norme prevedono informazioni e documentazione dettagliate che devono essere conservate a cura del contribuente.
Tali requisiti possono essere sommariamente suddivisi in due parti.
La prima parte include informazioni sulla struttura della proprietà del contribuente, un profilo del gruppo e una panoramica aziendale del contribuente e degli AE, inclusi dettagli previsti quali la natura, i termini, la quantità e il valore delle transazioni internazionali. Le norme impongono inoltre al contribuente di documentare uno studio completo sul transfer pricing.
La seconda parte richiede che sia conservata la documentazione a supporto delle informazioni, delle analisi e degli studi documentati secondo quanto previsto dalla prima parte della normativa. Contiene inoltre un elenco raccomandato di tali documenti giustificativi, tra cui pubblicazioni governative, rapporti, studi, pubblicazioni tecniche e studi relativi a ricerche di mercato intrapresi da istituzioni riconosciute, pubblicazioni sui prezzi, relativi accordi, contratti e corrispondenza.
I contribuenti che eseguono transazioni internazionali aggregate inferiori alla soglia prescritta di 10 milioni di INR e altre transazioni nazionali al di sotto della soglia di 200 milioni di INR sono sollevati dalla conservazione della documentazione prescritta. Tuttavia, è essenziale che la documentazione conservata sia adeguata a dimostrare il prezzo di libera concorrenza delle operazioni internazionali o di determinate operazioni nazionali.
Le società a cui sono attualmente applicabili le norme sul transfer pricing sono tenute a presentare le loro dichiarazioni dei redditi entro il 30 novembre, dopo la chiusura del relativo anno fiscale.
I documenti previsti devono essere conservati per un periodo di otto anni dalla fine del relativo anno fiscale e devono essere aggiornati annualmente su base continuativa. È inoltre indispensabile disporre di una relazione contabile indipendente in relazione a tutte le transazioni internazionali tra AE, e la stessa deve essere presentata entro la data di scadenza della dichiarazione dei redditi, entro il 30 novembre.
Le entità che hanno in corso transazioni internazionali con l’India devono garantire che le operazioni contabili e la valutazione fiscale includano la conformità alle normative sul transfer pricing. Le autorità fiscali indiane hanno recentemente rivolto una maggiore attenzione alle questioni relative al transfer pricing.
In che modo un fornitore di servizi può aiutare la tua azienda a essere conforme alle norme TP
Fornitori di servizi professionali affidabili possono supportare la tua azienda attraverso una serie di attività, dalla documentazione necessaria a supporto delle operazioni economiche, al soddisfacimento delle politiche TP e ad interpretare l’intento delle autorità fiscali nel settore di attività dell’azienda. I team legali e fiscali possono redigere e/o rivedere i contratti stipulati tra entità correlate per garantire la conformità alle leggi fiscali. Oltre a questo, un buon fornitore di servizi fiscali specializzati si occuperà di tutto quanto segue per garantire che la tua azienda sia allineata con le migliori pratiche TP riducendo al minimo l’esposizione al rischio di non conformità o segnalazione impropria.
Documentazione sul Transfer Pricing
Stabilire un prezzo appropriato e documentare le transazioni interaziendali della tua azienda per rispettare le norme e la legislazione dei vari Paesi è fondamentale per gestire il rischio fiscale ed evitare di innescare indagini fiscali. Una corretta documentazione delle transazioni interaziendali è anche la prima linea di difesa quando le pratiche di transfer pricing sono contestate dai funzionari addetti. Trovare l’approccio giusto alle vostre esigenze di documentazione richiede la comprensione del rigoroso controllo dei prezzi di trasferimento nella regione in cui si opera in modo da soddisfare i requisiti locali, in particolare in situazioni di rischio elevato.
Eseguire uno studio di benchmark
È importante che le società garantiscano che le operazioni con le proprie parti correlate soddisfino il principio di libera concorrenza. Un buon fornitore di servizi professionali fornirà assistenza nella preparazione, nell’aggiornamento e nella valutazione di studi economici (comparabilità, benchmarking), volti a verificare i prezzi e i margini fissati nelle operazioni controllate mediante l’analisi comparativa delle disposizioni di tali operazioni con operazioni comparabili concluse da entità indipendenti.
Verifiche fiscali
Il team fiscale interno o di terze parti dell’azienda può preparare l’impresa per potenziali verifiche fiscali e fornire supporto nel corso delle stesse. I servizi offerti da un buon team di transfer pricing includono la preparazione di argomenti appropriati, l’assistenza nella conduzione di studi e la raccolta di documentazione a sostegno della posizione del contribuente in merito ai prezzi di trasferimento.
Politica di Transfer Pricing
Un’adeguata politica di transfer pricing aiuta a raggiungere il miglior accordo possibile tra le parti correlate e a massimizzare i profitti fiscali. Un fornitore di servizi affidabile può fornire assistenza per quanto segue:
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